Neve 2027
FUTURA NEVE 2027 FUTURA VACANZE È ASSOCIATA FUTURA NEVE 2027 Pubblicazione redatta conformemente alla L.R. L.17/9/84 n° 63. Futura Vacanze e Futura Club sono marchi registrati di Futura Vacanze Spa. Organizzazione tecnica : FUTURA VACANZE Autorizzazione amministrativa n°403 del 22/10/2003 rilasciata dalla Provincia di Roma. Polizza R.C. Compagnia Assicurativa UnipolSai. Polizza n° 1/72929/319/182839310. Garanzie per i viaggiatori “Fondo Astoi a tutela dei Viaggiatori” con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF97896580582, iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. Validità del catalogo : 01/11/2026 - 30/04/2027 Realizzazione : Staff Futura Foto : Archivio fotografico Futura Vacanze Grafica : Panattoni Consulting / Cabodigraf sas - Torino Nota sull'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale: Alcuni testi e immagini presenti in questo catalogo potrebbero essere stati realizzati o ottimiz- zati con il supporto di tecnologie di intelligenza artificiale, verificati dal nostro team editoriale. Data di pubblicazione : settembre 2026 11.RESPONSABILITA’DELL’ORGANIZZATOREPER INESATTA ESECUZIONEESOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ INCORSODI ESECUZIONE–OBBLIGHIDELVIAGGIATORE–TEMPESTIVITA’ DELLACONTESTAZIONE 1.L’organizzatoreèresponsabiledell’esecuzionedeiservizituristicipre- vistidalcontrattodivenditadipacchettoturistico, indipendentemente dal fattoche tali servizi turisticidevonoessereprestatidall’organizza- tore stesso, dai suoi ausiliari o preposti quando agiscono nell’esercizio delle loro funzioni,dai terzidellacuiopera siavvalgaodaaltri fornitori diservizi turisticiaisensidell’articolo 1228delcodicecivile. 2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamenteo tramite ilvenditore, tempestivamentedurante ilcorso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difettidiconformitàrilevatidurante l’esecuzionediunservizioturistico previstodalcontrattodivenditadipacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore o ad un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici oèacarattere inevitabileo imprevedibileoppuredovutoacircostanze straordinarieed inevitabili. 4.Fattesalve leeccezionidicuisopra,se l’organizzatorenonpone rime- dio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatorecon lacontestazioneeffettuataaisensidelcomma2,questi puòovviarepersonalmentealdifettoechiedere il rimborsodelle spese necessarie,ragionevoliedocumentate;se l’organizzatorerifiutadiporre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediata- mentenonoccorreche ilviaggiatorespecifichiun termine. 5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durataedallecaratteristichedelpacchetto, ilviaggiatorepuò risolvere ilcontrattoconeffetto immediato,ochiedere–sedelcaso–una ridu- zionedelprezzo,salvo l’eventuale risarcimentodeldanno. 6. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supple- mento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative ade- guatediqualità,ovepossibileequivalenteosuperiore, rispettoaquelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alterna- tive proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’organizza- tore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta nei termini indicati si applica ilcomma5. 7. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti pos- sibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatorevenga rifiutatadalviaggiatorepoichénoncompara- bile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rim- borserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni pre- viste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 12.SOSTITUZIONIEVARIAZIONEPRATICA 1. Il viaggiatore previo preavviso dato all’organizzatore su un supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, puòcedere ilcontrattodivenditadipacchetto turisticoaunapersona chesoddisfa tutte lecondizioniper la fruizionedelservizio. 2. Ilcedentee ilcessionariodelcontrattodivenditadipacchetto turis- tico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzoedeglieventualidiritti, imposteealtricostiaggiuntivi, ivicom- prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultantida talecessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenzadellacessionedelcontrattodivenditadipacchettoturis- tico e fornisce al cedente la prova relativa ai diritti, alle imposte o agli altri costi aggiuntivi risultanti dalla cessione del contratto. In caso di contratto di viaggio con trasporto aereo per il quale è stata emessa biglietteriaa tariffaagevolatae/onon rimborsabile, lacessionepotre- bbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibilealladatadellacessionemedesima.. 13.OBBLIGHIDEIVIAGGIATORI Fermo l’obbligodi tempestivacomunicazionedeldifettodiconformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguentiobblighi: 1.Per lenormerelativeall’espatriodeiminorisirimandaespressamente aquanto indicatonelsitodellaPoliziadiStato.Siprecisacomunqueche i minori devono essere in possesso di un documento personale valido per iviaggiall’esteroovveropassaportoo,per iPaesiUE,anchedicarta di identità valida per l’espatrio. Per quanto riguarda l’uscita dal Paese dei minori di anni 14 e per quelli per cui è necessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite le prescri- zioni indicate sul sito della Polizia di Stato http:/www.poliziadistato. it/articolo/191/. 2. I cittadini stranieri dovranno reperire le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivicanali informativigovernativiufficiali. Inognicasotutti iviag- giatori, italianie stranieri,provvederanno,primadellapartenza,averi- ficarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale OperativaTelefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatoripotràessere imputataall’intermediariooall’organizzatore. 3. I viaggiatori dovranno in ogni caso informare l’intermediario e l’or- ganizzatore della propria cittadinanza al momento della richiesta di prenotazionedelpacchetto turisticooservizio turisticoe,almomento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e deicertificatisanitariche fosseroeventualmente richiesti. 4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria, climatica ed ambientale e ogni altra informazione utile relativa ai Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assu- mere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www.viaggiaresicuri.it. Le informazioni di cui sopra non sono conte- nute nei cataloghi dei T.O. - on line o cartacei – poiché essi conten- gono informazioni descrittive di carattere generale per come indicate nell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli.Le stessepertantodovrannoessereassunteacuradeiviag- giatori. Si invitano inoltre i viaggiatori a registrarsi sul sito http:/www. dovesiamonelmondo.it . Il portale “dovesiamonelmondo.it ” consente a chi viaggia di segnalare il proprio itinerario e i propri riferimenti. In caso di emergenza, l’Unità di Crisi potrà attivare i contatti registrati sul portale, rendendo più rapido, mirato ed efficace il coordinamento con chi si trova nelle zone interessate, e pianificare opportunamente eventuali interventi. 5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, dai canali informativi istituzionali, località soggetta ad “avvertimento” per motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat- tualeconnessaallecondizionidi sicurezzadelPaesepoichègiànoteal momentodellaprenotazione. 6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche invigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’orga- nizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relativealpacchetto turistico,nonchéalle regoledidiligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosservanza dellestesse,ad insindacabilegiudiziodellaDirezioneAlberghiera,potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle Autorità Pubbliche competenti.Parimenti situazioni relativeapatologiechepossano rap- presentare un rischio per la salute degli altri ospiti, ovvero alterazioni dello stato psichico – se non previamente segnalate ed accettate per iscrittodalTourOperator–costituisconocircostanze idoneeadisporre l’eventualeallontanamentodallastruttura. 7. Iviaggiatori sarannochiamatia risponderedi tutti idanniche l’orga- nizzatoree/o l’intermediariodovesserosubireancheacausadelman- cato rispettodegliobblighisopra indicati, ivi incluse lespesenecessarie al loro rimpatrio. 8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del dirittodi surrogadiquest’ultimoneiconfrontidei terzi responsabilidel danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato aldirittodisurrogazione. 9. Il viaggiatore è tenuto ad informare per iscritto prima della conclu- sione del contratto l’organizzatore e/o il venditore – per consentire la verificasullapossibilitàdiattuazione–eventualisueesigenzeocondi- zioniparticolari (gravidanza, intolleranzealimentari,disabilità,mobilità ridotta, ecc.) firmando contestualmente il modulo per il consenso al trattamento dei dati particolari fornito dall’organizzatore. Le parti- colari richieste personali dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il viaggiatore e l’organizzatore risultanti da pattuizione scritta (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agenzia di viag- giomandataria. Inassenzadi tale richiestaedel relativoconsensonon saràpossibileottemperareagliobblighicontrattuali.Richiestepartico- lari effettuate dopo la conclusione del contratto non vincolano l’orga- nizzatore alla loro attuazione, risultando il contratto già perfezionato secondoquanto indicatonell’estrattoconto/confermadiprenotazione deiservizi. 10. Il viaggiatore dovrà indicare al momento della richiesta di conclu- sione del contratto di pacchetto turistico i propri contatti personali (mail e/o numero di cellulare), avendo cura diverificare la correttezza deidatianchesetrasmessiall’organizzatoreper iltramitedelvenditore, ove lavenditasia intermediata,alfinedipermettereall’organizzatoredi assolvere agli obblighi di assistenza di cui al successivo art. 18, nonché pereffettuarecomunicazioni relativeamodifichechedovessero inter- venire nel corso dell’esecuzione della vacanza o per dare seguito alle richiestedeiviaggiatorisueventualidifettidiconformità riscontrati. In carenzao inesatta indicazionedi talicontatti, l’organizzatorenonpotrà essereritenutoresponsabileper ilritardatoomancato intervento. Idati personalicomunicatisarannocancellatial rientrodalviaggio. 14.CLASSIFICAZIONEALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogood inaltromateriale informativosoltanto inbasealleespresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui il ser- vizioèerogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pub- bliche Autorità dei Paesi membri della UE cui il servizio si riferisce, o in ipotesidistrutturecommercializzatequale “VillaggioTuristico” l’organiz- zatoresi riserva la facoltàdi fornire incatalogooneldepliantunapropria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere unavalutazione econseguenteaccettazionedellastessadapartedelviaggiatore. 15.REGIMEDIRESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual- mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal- mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del viaggiatore (ivi comprese iniziative autonoma- mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevita- bile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lostessoorganizzatorenonpoteva,secondo ladiligenzaprofessio- nale, ragionevolmenteprevedereo risolvere. Ilvenditorepresso ilquale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non ris- ponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dallasuaqualitàdi intermediarioeper l’esecuzionedelmandatoconfe- ritoglidalviaggiatore,percomespecificamenteprevistodall’art.50del CodicedelTurismocompresigliobblighidigaranziadicuiall’art.47 . 16.LIMITIDELRISARCIMENTOEPRESCRIZIONE 1. I risarcimenti di cui agli artt. 43 e 46 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto in esso previsto nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile e comunque nei limiti stabiliti dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarcimento o la riduzionedelprezzoconcessianormadegliarticolicitatie il risarcimento o la riduzione del prezzo concessi ai sensi dei regolamenti e convenzioni internazionalisonodetrattigliunidaglialtri. Idanniallapersonanonsono soggettia limiteprefissato. 2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifichedelcontrattodivenditadipacchetto turisticoodelpacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientro del viaggiatorenel luogodipartenza. 3. Ildirittoal risarcimentodeldannoallapersonaedeldannodavacanza rovinata siprescrive in treanniadecorreredalladatadi rientrodelviag- giatorenel luogodipartenzaonelpiù lungoperiodoprevistoper il risar- cimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano i servizi compresinelpacchetto. 17.POSSIBILITA’DICONTATTARE L’ORGANIZZATORETRAMITE ILVENDITORE 1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami relativi all’esecuzionedelpacchettodirettamentealvenditore tramite ilquale lo ha acquistato, il quale, a suavolta, li inoltra tempestivamente all’or- ganizzatore. 2.Ai fini del rispetto dei termini o periodi di prescrizione, la data in cui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma pre- cedente,èconsiderata ladatadi ricezioneancheper l’organizzatore. 18.OBBLIGODIASSISTENZA L’organizzatoreprestaadeguataassistenzasenza ritardoalviaggiatore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolarefornendo leopportune informazioniriguardoaiservizisani- tari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viag- giatorenell’effettuarecomunicazioniadistanzaeaiutandoloa trovare servizi turisticialternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 19.ASSICURAZIONECONTROLESPESE DIANNULLAMENTOEDIRIMPATRIO Senonespressamentecompresenelprezzo,èpossibileeconsigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’orga- nizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto, dagli infortuni e\o malattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneg- giamentodelbagaglio. Idirittinascentidaicontrattidiassicurazionedevonoessereesercitati dalviaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie diAssicu- razionistipulanti,allecondizioniecon lemodalitàprevistenellepolizze medesime, come esposto nelle condizioni di polizza pubblicate sui cataloghi o esposte negli opuscoli messi a disposizione dei Viaggiatori almomentodellapartenza. 20.STRUMENTIALTERNATIVIDIRISOLUZIONEDELLECON- TROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul pro- prio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa dellecontestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna- tivapropostaeglieffettiche taleadesionecomporta. 21.GARANZIEALVIAGGIATORE-FONDOASTOIATUTELADEI VIAGGIATORI (ART.47COD.TUR.) I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente di viaggio inter- mediario nella vendita che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento delvenditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all’art. 47 Cod. Tur. opera esclusivamente con riferi- mento al contratto di vendita di pacchetto turistico per come defi- nito dall’art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Orga- nizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella defini- zione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multiproprietà, corsi di lingua di lungo periodo, programmi high school, scambi culturali rientranti nei programmi di mobilità studentesca internazionale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordo generale per l’organiz- zazione di viaggi di natura professionale concluso tra un professio- nista e un’altra persona fisica o giuridica che agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o profes- sionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1)dell’art.3, letterea),b)oc),conunoopiùdei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentinounapartepariosuperioreal25%delvaloredellacom- binazione e non sono pubblicizzati, né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servizio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare lagaranziasono indicatinelcatalogoe\ositowebdell’Orga- nizzatoremedesimoepotrannoaltresìessere indicatinellaconferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalità per accedereallagaranziae i terminidipresentazionedell’istanzavoltaal rimborsodellesommeversatesono indicatinelsitodel “FondoASTOI a Tutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it, in quanto soggettogiuridicoalqualeaderisceFuturaVacanze. Al finedievitaredi incorrere indecadenze, siconsigliadi tenerebene a mente i termini indicati per la presentazione delle istanze. Resta intesoche ildecorsodel terminedovutoad impossibilitàdipresenta- zione dell’istanza e non ad inerzia delviaggiatore, consente la remis- sionenei terminimedesimi.L’indirizzowebdel “FondoASTOIaTutela dei Viaggiatori” è riportato altresì nei siti, nei cataloghi e nei docu- menti relativialcontrattodiacquistodipacchetto. 22.MODIFICHEOPERATIVE 1. Inconsiderazionedell’anticipoconcuivieneeffettuata laprogram- mazione delle offerte di viaggio pubblicate nei cataloghi o siti dei Tour Operator, si rende noto che i servizi turistici, nonché gli orari e le trattedeivoli indicatinellaaccettazionedellapropostadicompra- venditadeiservizi,potrebberosubirevariazioni. 2.Siprecisa inoltrechepotrannovariare iltipodiaeromobile, laclasse di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere rag- gruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggia- tore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima della partenza. Si comunica inoltre che le donne in stato di gravi- danza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° settimana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certi- ficato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza pre- vista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere il viaggio aereo, oltre la 34° settimana potrebbero non essere accettate a bordo. Si consiglia prima di prenotare un volo di consultare il proprio medico e di controllare che la data di rientro non superi la 34° settimana, come precedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg. CE 2111/2005. (richiamato all’art.6comma2). ADDENDUM.CONDIZIONIGENERALIDICONTRATTODIVEN- DITADISINGOLISERVIZITURISTICI A)DISPOSIZIONINORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepa- rato servizio turistico, non potendosi configurare come fattis- pecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viag- giatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si appli- cheranno - ove non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema- tica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organiz- zatorediviaggio. B) INFORMATIVAPRIVACYRIDOTTA Si informano i signori viaggiatori che i loro dati personali , il cui conferimento è necessario per permettere la conclusione e l’ese- cuzione del contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettronica nel rispetto della normativa vigente. L’even- tuale rifiuto comporterà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto. L’esercizio dei diritti pre- visti dalla normativa vigente – a titolo esemplificativo: diritto di richiedere l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito https:/ www.futuravacanze.it/privacycontenente laPrivacyPolicy. COMUNICAZIONEOBBLIGATORIAAISENSI DELL’ARTICOLO 17DELLALEGGE N°38/2006. “La legge italianapuniscecon la reclusione i reaticoncernenti lapros- tituzionee lapornografiaminorile,anchesecommessiall’estero. Regolamento completo 115
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