Monti 2026

117 FUTURA VACANZE È ASSOCIATA FUTURA MONTI 2026 Pubblicazione redatta conformemente alla L.R. L.17/9/84 n° 63. Futura Vacanze e Futura Club sono marchi registrati di Futura Vacanze Spa. Organizzazione tecnica : FUTURA VACANZE Autorizzazione amministrativan°403del22/10/2003rilasciatadallaProvinciadiRoma. Polizza R.C. Compagnia Assicurativa UnipolSai. Polizza n° 1/72929/319/182839310. Garanzie per i viaggiatori “Fondo Astoi a tutela dei Viaggiatori” con sede in Via Pasteur 10 - 00144 Roma, CF97896580582, iscrizione Reg. Persone Giuridiche di Roma n. 1162/2016. Validità del catalogo : 01/05/2026 - 31/10/2026 Realizzazione : Staff Futura Foto : Archivio fotografico Futura Vacanze Grafica : Panattoni Consulting / Cabodigraf sas - Torino Stampa : Rotolito Spa - Pioltello (MI) Data di pubblicazione : Marzo 2026 45 comma 1 lett. g) del Codice del Consumo è escluso il diritto di recessoaisensidell’art.47comma 1 lett.g)delCodicedelConsumo. 10.4COMUNICAZIONEDIRECESSO La comunicazione del recesso dovrà pervenire in un giorno lavorativo (dal lunedìalvenerdìdalleore9.00alleore19.00, ilsabatodalleore9.00 alle ore 12.00) antecedente a quello di inizio del viaggio. Il calcolo dei giorninon includequellodel recessoe includequellodellapartenza. 11.RESPONSABILITA’DELL’ORGANIZZATOREPER INESATTA ESECUZIONEESOPRAVVENUTA IMPOSSIBILITA’ INCORSODI ESECUZIONE–OBBLIGHIDELVIAGGIATORE–TEMPESTIVITA’ DELLACONTESTAZIONE 1. L’organizzatore è responsabile dell’esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di vendita di pacchetto turistico, indipenden- temente dal fatto che tali servizi turistici devono essere prestati dall’organizzatorestesso,daisuoiausiliarioprepostiquandoagiscono nell’esercizio delle loro funzioni, dai terzi della cui opera si avvalga o da altri fornitori di servizi turistici ai sensi dell’articolo 1228 del codice civile. 2. Il viaggiatore, in ossequio agli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 del codice civile, informa l’organizzatore, direttamenteotramite ilvenditore,tempestivamentedurante ilcorso della vacanza, tenuto conto delle circostanze del caso, di eventuali difetti di conformità rilevati durante l’esecuzione di un servizio turis- ticoprevistodalcontrattodivenditadipacchetto turistico. 3. Se uno dei servizi turistici non è eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di vendita di pacchetto turistico, l’organizzatore pone rimedio al difetto di conformità, a meno che ciò risulti impossibile oppure risulti eccessivamente oneroso, tenendo conto dell’entità del difetto di conformità e del valore dei servizi turistici interessati dal difetto. Se l’organizzatore non pone rimedio al difetto, il viaggiatore ha diritto alla riduzione del prezzo nonché al risarcimento del danno che abbia subito in conseguenza del difetto di conformità, a meno che l’organizzatore dimostri che il difetto di conformità è imputabile alviaggiatoreoadun terzoestraneoalla fornituradeiservizi turisticio è a carattere inevitabile o imprevedibile oppure dovuto a circostanze straordinarieed inevitabili. 4. Fatte salve le eccezioni di cui sopra, se l’organizzatore non pone rimedio al difetto di conformità entro un periodo ragionevole fissato dal viaggiatore con la contestazione effettuata ai sensi del comma 2, questi può ovviare personalmente al difetto e chiedere il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate; se l’organizza- tore rifiuta di porre rimedio al difetto di conformità o se è necessario ovviarvi immediatamente non occorre che ilviaggiatore specifichi un termine. 5. Se un difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza e l’organizzatore non vi ha posto rimedio con la contestazione tempestiva effettuata dal viaggiatore, in relazione alla durata ed alle caratteristiche del pacchetto, il viaggiatore può risol- vere ilcontrattoconeffetto immediato,ochiedere–sedelcaso–una riduzionedelprezzo,salvo l’eventuale risarcimentodeldanno. 6. Se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore è impossibile fornire, in corso d’esecuzione, una parte sostanziale, per valore o qualità, della combinazione dei servizi turistici pattuiti nel contratto di pacchetto turistico, l’organizzatore offre, senza supplemento di prezzo a carico del viaggiatore, soluzioni alternative adeguate di qualità, ove possibile equivalente o superiore, rispetto a quelle specificate nel contratto, affinché l’esecuzione del pacchetto possa continuare, inclusa l’eventualità che il ritorno del viaggiatore al luogo di partenza non sia fornito come concordato. Se le soluzioni alternative proposte comportano un pacchetto di qualità inferiore rispetto a quella specificata nel contratto di pacchetto turistico, l’or- ganizzatore concede al viaggiatore un’adeguata riduzione del prezzo. In caso di inadempimento dell’obbligo di offerta nei termini indicati si applica ilcomma5. 7. Il viaggiatore può respingere le soluzioni alternative proposte solo se non sono comparabili con quanto convenuto nel contratto o se la riduzione del prezzo concessa è inadeguata. Qualora non risulti pos- sibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatorevengarifiutatadalviaggiatorepoichénoncompara- bile a quanto convenuto nel contratto o poiché la concessa riduzione del prezzo è inadeguata, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rim- borserànellamisuradelladifferenza tra ilcostodelleprestazionipre- viste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. 12.SOSTITUZIONIEVARIAZIONEPRATICA 1. Ilviaggiatorepreviopreavvisodatoall’organizzatore suun supporto durevole entro e non oltre sette giorni prima dell’inizio del pacchetto, puòcedere ilcontrattodivenditadipacchetto turisticoaunapersona chesoddisfa tutte lecondizioniper la fruizionedelservizio. 2. Ilcedentee ilcessionariodelcontrattodivenditadipacchettoturis- tico sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzoedeglieventualidiritti, imposteealtricostiaggiuntivi, ivicom- prese le eventuali spese amministrative e di gestione delle pratiche, risultantida talecessione. 3. L’organizzatore informa il cedente dei costi effettivi della cessione, che non eccedono le spese realmente sostenute dall’organizzatore in conseguenza della cessione del contratto di vendita di pacchetto turisticoe forniscealcedente laprova relativaaidiritti,alle imposteo aglialtricostiaggiuntivi risultantidallacessionedelcontratto. Incaso dicontrattodiviaggiocon trasportoaereoper ilqualeè stataemessa biglietteriaa tariffaagevolatae/onon rimborsabile, lacessionepotre- bbe comportare l’emissione di nuova biglietteria aerea con la tariffa disponibilealladatadellacessionemedesima.. 13.OBBLIGHIDEIVIAGGIATORI Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di confor- mità, percome previsto all’art. 11 comma 2, iviaggiatori devono atte- nersiaiseguentiobblighi: 1. Per le norme relative all’espatrio dei minori si rimanda espres- samente a quanto indicato nel sito della Polizia di Stato. Si precisa comunque che i minori devono essere in possesso di un documento personalevalido per iviaggi all’estero ovvero passaporto o, per i Paesi UE,anchedicartadi identitàvalidaper l’espatrio.Perquanto riguarda l’uscitadalPaesedeiminoridianni 14eperquellipercuiènecessaria l’Autorizzazione emessa dalla Autorità Giudiziaria, dovranno essere seguite leprescrizioni indicatesulsitodellaPoliziadiStatohttp:/www. poliziadistato.it/articolo/191/. 2. Icittadinistranieridovranno reperire lecorrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso tutti i viaggiatori, italiani e stranieri, provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cit- tadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più viaggiatori potrà essere imputata all’interme- diariooall’organizzatore. 3. Iviaggiatoridovranno inognicaso informare l’intermediarioe l’orga- nizzatoredellapropriacittadinanzaalmomentodella richiestadipre- notazione del pacchetto turistico o servizio turistico e, al momento della partenza dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione previsti dalle leggi e normative vigenti, del passaporto individuale e di ogni altro documentovalido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché deivisti di soggiorno, di transito e deicertificatisanitariche fosseroeventualmente richiesti. 4. Inoltre, al fine di valutare la situazione di sicurezza socio\politica, sanitaria,climaticaedambientaleeognialtra informazioneutile rela- tivaaiPaesididestinazionee,dunque, l’utilizzabilitàoggettivadeiser- vizi acquistati o da acquistare il viaggiatore avrà l’onere di assumere le informazioni ufficiali di carattere generale presso il MinisteroAffari Esteri, e divulgate attraverso il sito istituzionale della Farnesina www. viaggiaresicuri.it. Le informazionidicuisopranonsonocontenutenei cataloghi deiT.O. - on line o cartacei – poiché essi contengono infor- mazionidescrittivedicaratteregeneralepercome indicatenell’art.34 del codice del Turismo e non informazioni temporalmente mutevoli. Le stesse pertanto dovranno essere assunte a cura dei viaggiatori. Si invitano inoltre i viaggiatori a registrarsi sul sito http:/www.dove- siamonelmondo.it . Il portale “dovesiamonelmondo.it ” consente a chi viaggiadisegnalare ilproprio itinerarioe ipropri riferimenti. Incasodi emergenza, l’Unità di Crisi potrà attivare i contatti registrati sul por- tale, rendendopiù rapido,miratoedefficace ilcoordinamentoconchi si trova nelle zone interessate, e pianificare opportunamente even- tuali interventi. 5. Ove alla data di prenotazione la destinazione prescelta risultasse, daicanali informativi istituzionali, località soggettaad “avvertimento” per motivi di sicurezza socio-politica o ambientale, ovvero sanitaria, il viaggiatore che successivamente dovesse esercitare il recesso non potrà invocare, ai fini dell’esonero o della riduzione della richiesta di indennizzo per il recesso operato, il venir meno della causa contrat- tualeconnessaallecondizionidisicurezzadelPaesepoichègiànoteal momentodellaprenotazione. 6. I viaggiatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amminis- trative o legislative relative al pacchetto turistico, nonché alle regole di diligenza e buona condotta all’interno delle strutture ricettive. L’inosservanza delle stesse, ad insindacabile giudizio della Direzione Alberghiera, potrà comportare l’allontanamento dalla struttura del trasgressore e ove ritenuto opportuno l’eventuale segnalazione alle AutoritàPubblichecompetenti.Parimentisituazioni relativeapatolo- giechepossano rappresentareun rischioper lasalutedeglialtriospiti, ovveroalterazionidellostatopsichico–senonpreviamentesegnalate edaccettateper iscrittodalTourOperator–costituisconocircostanze idoneeadisporre l’eventualeallontanamentodalla struttura. 7. Iviag- giatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizza- tore e/o l’intermediario dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. 8. Il viaggiatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del dirittodisurrogadiquest’ultimoneiconfrontidei terzi responsabilidel dannoedè responsabileverso l’organizzatoredelpregiudizioarrecato aldirittodisurrogazione. 9. Ilviaggiatoreè tenutoad informareper iscrittoprimadellaconclu- sione del contratto l’organizzatore e/o il venditore – per consentire la verifica sulla possibilità di attuazione – eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, mobilità ridotta, ecc.) firmando contestualmente il modulo per il consensoal trattamentodeidatiparticolari fornitodall’organizzatore. Le particolari richieste personali dovranno essere oggetto di accordi specifici tra il viaggiatore e l’organizzatore risultanti da pattuizione scritta (cfr. art. 6, comma 1° lett. h), se del caso anche tramite l’agen- zia di viaggio mandataria. In assenza di tale richiesta e del relativo consenso non sarà possibile ottemperare agli obblighi contrattuali. Richiesteparticolarieffettuatedopo laconclusionedelcontrattonon vincolano l’organizzatore alla loro attuazione, risultando il contratto già perfezionato secondo quanto indicato nell’estratto conto/ confermadiprenotazionedeiservizi. 10. Il viaggiatore dovrà indicare al momento della richiesta di conclu- sione del contratto di pacchetto turistico i propri contatti personali (mail e/o numero di cellulare), avendo cura di verificare la corret- tezza dei dati anche se trasmessi all’organizzatore per il tramite del venditore,ove lavendita sia intermediata,al finedipermettereall’or- ganizzatore di assolvere agli obblighi di assistenza di cui al successivo art. 18, nonché pereffettuare comunicazioni relative a modifiche che dovessero intervenire nel corso dell’esecuzione della vacanza o per dareseguitoalle richiestedeiviaggiatorisueventualidifettidiconfor- mità riscontrati. In carenza o inesatta indicazione di tali contatti, l’or- ganizzatore non potrà essere ritenuto responsabile per il ritardato o mancato intervento. I dati personali comunicati saranno cancellati al rientrodalviaggio. 14.CLASSIFICAZIONEALBERGHIERA La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del Paese in cui ilservizioèerogato. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti PubblicheAutoritàdeiPaesimembridellaUEcui ilserviziosi riferisce, o in ipotesi di strutture commercializzate quale “Villaggio Turistico” l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte delviaggiatore. 15.REGIMEDIRESPONSABILITÀ L’organizzatore risponde dei danni arrecati al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattual- mente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personal- mente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento èderivatoda fattodelviaggiatore (ivicomprese iniziativeautonoma- mente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici)odal fattodiun terzoacarattere imprevedibileo inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza profes- sionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni relative alla organizzazione ed esecuzione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nas- centi dalla sua qualità di intermediario e per l’esecuzione del man- dato conferitogli dal viaggiatore, per come specificamente previsto dall’art. 50 del Codice del Turismo compresi gli obblighi di garanzia di cuiall’art.47 . 16.LIMITIDELRISARCIMENTOEPRESCRIZIONE 1. I risarcimentidicuiagliartt.43e46delCod.Tur.e relativi terminidi prescrizione, sonodisciplinatidaquanto inessoprevistononchédagli articoli 1783e 1784delcodicecivileecomunquenei limitistabilitidalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che for- mano oggetto del pacchetto turistico, fermo restando che il risarci- mentoo lariduzionedelprezzoconcessianormadegliarticolicitatie il risarcimentoo lariduzionedelprezzoconcessiaisensideiregolamenti econvenzioni internazionali sonodetrattigliunidaglialtri. Idannialla personanonsonosoggettia limiteprefissato. 2. Il diritto alla riduzione del prezzo o al risarcimento dei danni per le modifiche del contratto di vendita di pacchetto turistico o del pacchetto sostitutivo, si prescrive in due anni a decorrere dalla data del rientrodelviaggiatorenel luogodipartenza. 3. Il diritto al risarcimento del danno alla persona e del danno da vacanza rovinata si prescrive in tre anni a decorrere dalla data di rientro del viaggiatore nel luogo di partenza o nel più lungo periodo previsto per il risarcimento del danno alla persona dalle disposizioni che regolano iservizicompresinelpacchetto. 17.POSSIBILITA’DICONTATTARE L’ORGANIZZATORETRAMITE ILVENDITORE 1. Il viaggiatore può indirizzare messaggi, richieste o reclami rela- tivi all’esecuzione del pacchetto direttamente al venditore tramite il quale lohaacquistato, ilquale,a suavolta, li inoltra tempestivamente all’organizzatore. 2.Ai finidel rispettodei terminioperiodidiprescrizione, ladata incui il venditore riceve messaggi, richieste o reclami di cui al comma pre- cedente,èconsiderata ladatadi ricezioneancheper l’organizzatore. 18.OBBLIGODIASSISTENZA L’organizzatore presta adeguata assistenza senza ritardo al viaggia- tore in difficoltà anche nelle circostanze di cui all’articolo 42, comma 7, in particolare fornendo le opportune informazioni riguardo ai ser- vizi sanitari, alle autorità locali e all’assistenza consolare e assistendo il viaggiatore nell’effettuare comunicazioni a distanza e aiutandolo a trovareservizi turisticialternativi. L’organizzatore può pretendere il pagamento di un costo ragionevole per tale assistenza qualora il problema sia causato intenzionalmente dal viaggiatore o per sua colpa, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. 19.ASSICURAZIONECONTROLESPESE DIANNULLAMENTOEDIRIMPATRIO Senonespressamentecompresenelprezzo,èpossibileeconsigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’orga- nizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivantidall’annullamentodelpacchetto,dagli infortunie\omalattie che coprano anche le spese di rimpatrio e per la perdita e\o danneg- giamentodelbagaglio. I diritti nascenti dai contratti di assicurazione devono essere eser- citati dal viaggiatore direttamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazionistipulanti,allecondizioniecon lemodalitàprevistenelle polizzemedesime,comeespostonellecondizionidipolizzapubblicate suicataloghioespostenegliopuscolimessiadisposizionedeiViaggia- torialmomentodellapartenza. 20.STRUMENTIALTERNATIVIDIRISOLUZIONEDELLECONTRO- VERSIE Ai sensi e pergli effetti di cui all’art. 67 Cod.Tur. l’organizzatore potrà proporre alviaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul pro- prio sito interneto inaltre forme–modalitàdi risoluzionealternativa dellecontestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alterna- tivapropostaeglieffettiche taleadesionecomporta. 21.GARANZIEALVIAGGIATORE-FONDOASTOIATUTELADEI VIAGGIATORI (ART.47COD.TUR.) I contratti di vendita di pacchetti turistici sono assistiti da idonee garanzie prestate dall’Organizzatore e dall’Agente diviaggio interme- diario nellavendita che, per iviaggi all’estero e iviaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versatoper l’acquistodelpacchettoturisticoe il rientro immediatodel viaggiatore ai sensi dell’art. 47 Codice del Turismo. La garanzia di cui all’art.47Cod.Tur.operaesclusivamentecon riferimentoalcontratto di vendita di pacchetto turistico per come definito dall’art. 33 Cod. Tur. Non sono coperti dalla garanzia contro il rischio di insolvenza o fallimento tutti i prodotti venduti dall’Organizzatore e/o dall’Agente di Viaggio che non rientrano nella definizione di pacchetto turistico contenuta nell’art. 33 Cod. Tur. [quali a titolo esemplificativo: servizi turistici singolarmente venduti e non collegati, contratti di multipro- prietà,corsidi linguadi lungoperiodo,programmihigh school, scambi culturali rientrantineiprogrammidimobilità studentesca internazio- nale, pacchetti e servizi turistici collegati acquistati nell’ambito di un accordogeneraleper l’organizzazionediviaggidinaturaprofessionale concluso traunprofessionistaeun’altrapersona fisicaogiuridicache agisce nell’ambito della propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale, combinazione di non più di uno dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c), con uno o più dei servizi turistici di cui al punto 1) dell’articolo 3, lettera d), laddove questi ultimi non rappresentino una parte pari o superiore al 25% del valoredellacombinazioneenon sonopubblicizzati,né rappresentano altrimenti un elemento essenziale della combinazione, oppure sono selezionati e acquistati solo dopo l’inizio dell’esecuzione di un servi- zio turistico di cui al punto 1) dell’art. 3, lettere a), b) o c)]. Gli estremi identificativi del soggetto giuridico che, per conto dell’Organizzatore, è tenuto a prestare la garanzia sono indicati nel catalogo e\o sito web dell’Organizzatore medesimo e potranno altresì essere indicati nella conferma di prenotazione dei servizi richiesti dal viaggiatore. Le modalitàperaccedereallagaranziae i terminidipresentazionedell’is- tanzavolta al rimborso delle sommeversate sono indicati nel sito del “Fondo ASTOI aTutela dei Viaggiatori”, all’indirizzo www.fondoastoi.it , inquantosoggettogiuridicoalqualeaderisceFuturaVacanze. Al finedievitaredi incorrere indecadenze,siconsigliadi tenerebenea mente itermini indicatiper lapresentazionedelle istanze.Resta inteso che il decorso del termine dovuto ad impossibilità di presentazione dell’istanzaenonad inerziadelviaggiatore,consente la remissionenei termini medesimi. L’indirizzoweb del “FondoASTOI aTutela deiViag- giatori”è riportatoaltresìneisiti,neicataloghieneidocumenti relativi alcontrattodiacquistodipacchetto. 22.MODIFICHEOPERATIVE 1. In considerazione dell’anticipo con cuiviene effettuata la program- mazionedelleoffertediviaggiopubblicateneicataloghio sitideiTour Operator,si rendenotoche iservizi turistici,nonchégliorarie le tratte deivoli indicatinellaaccettazionedellapropostadicompravenditadei servizi,potrebberosubirevariazioni. 2.Siprecisa inoltrechepotrannovariare il tipodiaeromobile, laclasse di prenotazione, nonché essere effettuati scali non programmati e modificati gli aeroporti in andata e/o rientro; potranno essere rag- gruppate su un unico aeroporto le partenze previste da altro scalo italiano con il trasferimento in pullman da un’aerostazione all’altra e potranno essere sostituiti voli noleggiati con voli di linea (anche con eventuali scali tecnici). In considerazione di quanto sopra, il viaggia- tore dovrà chiedere conferma dei servizi alla propria agenzia prima dellapartenza.Sicomunica inoltreche ledonne instatodigravidanza sono generalmente ammesse al trasporto aereo sino alla 28° setti- mana munite di certificato che attesta lo stato di avanzamento della gravidanza, dalla 29° alla 34° settimana solo se munite di certificato medico (redatto entro le 72 ore antecedenti la partenza prevista del volo) attestante l’idoneità a intraprendere ilviaggio aereo, oltre la 34° settimanapotrebberononessereaccettateabordo.Siconsigliaprima diprenotareunvolodiconsultare ilpropriomedicoedicontrollareche ladatadi rientrononsuperi la34°settimana,comeprecedentemente specificato. L’organizzatore informerà i passeggeri circa l’identità del vettore\i effettivo\i nei tempi e con le modalità previste dall’art.11 del Reg.CE2111/2005. (richiamatoall’art.6comma2). ADDENDUM.CONDIZIONIGENERALIDICONTRATTODIVENDITA DISINGOLISERVIZITURISTICI A)DISPOSIZIONINORMATIVE I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro sepa- rato servizio turistico, non potendosi configurare come fattis- pecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, non godono delle tutele previste in favore dei viag- giatori dalla Direttiva europea 2015/2302 e ad essi si appli- cheranno - ove non diversamente indicato nel contratto con l’operatore turistico - le condizioni contrattuali del singolo fornitore del servizio, per come indicate nel sito del medesimo cui si rimanda. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telema- tica, un singolo servizio turistico, è tenuto a rilasciare al viaggiatore i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organiz- zatorediviaggio. B) INFORMATIVAPRIVACYRIDOTTA Si informano i signoriviaggiatoriche i lorodatipersonali , ilcuiconfe- rimentoènecessarioperpermettere laconclusionee l’esecuzionedel contratto di viaggio, saranno trattati in forma manuale e/o elettro- nica nel rispetto della normativa vigente. L’eventuale rifiuto compor- terà l’impossibilità di perfezionamento e conseguente esecuzione del contratto.L’eserciziodeidirittiprevistidallanormativavigente–atitolo esemplificativo:dirittodi richiedere l’accessoaidatipersonali, la retti- ficao lacancellazionedeglistessio la limitazionedel trattamentoche lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla por- tabilitàdeidati; ildirittodiproporre reclamoaun’autoritàdicontrollo – potrà essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento. Per ogni più ampia informazione sul trattamento dei dati da parte dell’organizzatore si rimanda alla specifica sezione del sito https:/ www.futuravacanze.it/privacycontenente laPrivacyPolicy. COMUNICAZIONEOBBLIGATORIAAISENSIDELL’ARTICOLO 17 DELLALEGGEN°38/2006. “La legge italianapuniscecon la reclusione i reaticoncernenti lapros- tituzionee lapornografiaminorile,anchesecommessiall’estero. Maggiori informazioni

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